I primitivi regolamenti di concessione durarono in vigore fino all’anno 1595, quando una bolla di S. S. Clemente VIlI venne a modificarli ; o per dir meglio, a precisarne la disciplina. Ecco anche di questo Papa poche note biografiche.

Clemente VIlI, che fu un Aldobrandini, anch’esso Papa fattivo ed intelligente, lasciò il suo nome nella storia per due fatti importanti : la condanna al rogo di Giordano Bruno e l’aver condotto a termine la successione di Enrico IV, col quale ebbe una prolungata corrispondenza epistolare circa la guerra contro i Turchi. (Questa corrispondenza fu ritrovata or non è molto negli archivi del palazzo Doria. Dal rescritto di Papa Clemente VIII appare quanta considerazione avessero conquistato nell’animo del Pontefice gli speziali dello Stato Romano e specialmente i dirigenti del sodalizio che era un vero organismo parastatale.

Occuperebbe troppo spazio, e torse i lettori non ne sarebbero lusingati, la pubblicazione integrale di questa Bolla tanto ampia e prolissa e che certo fu estesa in un latino assai pesante da qualche vecchio protonotare apostolico; ma chi avesse vaghezza di consultarla, sappia che la potrebbe ritrovare in una pubblicazione intitolata: “Statuti del Nobile Collegio degli Speziali di Roma, approvati dell’E.mo Card. Camerlengo Carlo Rezzonico “, edita in Roma nel 1787 nella stamperia della Reverenda Camera Apostolica .

Comincia la bolla col dichiarare che intende la sapienza del Pontefice occuparsi benevolmente di coloro che sono preposti alla fabbricazione e preparazione dei prodotti destinati alla salute del corpo, e conferma tutti i privilegi loro accordati dai suoi predecessori : di più li accresce, per quel che è esazione dei loro crediti e sicurezza dalle loro persone. Il rescritto papale entra poi in merito all’esercizio in esecuzione dell’arte farmaceutica, notandone tutte le benemerenze. S’incarica poi, con parole molte ampie, della sorveglianza da esercitare sugli speziali che affida completamente agli Uffiziali del Collegio dirigenti la parte professionale della farmacia. Riconosce inoltre ai membri del nobile Sodalizio il diritto di sorveglianza sui confettieri, droghieri e commercio affini, dando all’Istituzione, non solo il diritto di punire con contravvenzione e ammende, ma anche il diritto di indulto. Conferisce e conferma al Collegio il privilegio di concedere, dopo esame, le matricole e i titoli professionali per l’arte della spezieria.

In forma molto prolissa, illustra la sua ferma volontà di fare tutte le sopracitate concessioni, volontà che dovrà essere rispettata come inviolabile e perpetua. Tornando a parlare delle controversie circa l’esazione dei crediti, annuncia la singolare decisione, che se accadesse una conciliazione fra debitori e creditori, in ogni modo si sarebbero dovuti versare dalle due parti contendenti sei scudi a beneficio dell’Ospedale e della Collegiata di San Lorenzo in Miranda.

Non vi è dubbio che la Bolla di Clemente VIII sia un inno laudatorio alla probità ed alla rettitudine dei nostri Colleghi di allora.