Quanto è stato pubblicato sopra fornì molto materiale per l’estensione degli Statuti già prima menzionati che portano nella storia il titolo di “Statuti del Nobile Collegio de’ Speziali di Roma” (Fig. 12) approvati dell’E.mo Sig. Card. Camerlengo Carlo Rezzonico come visitatore apostolico, e confermati con suo breve dal Regnante Pio Sesto (Fig. 13), e che sono forse i più completi nella storia della farmacia che precede l’annessione di Roma al Regno d’Italia. Carlo Rezzonico, cardinale, non va confuso con l’altro, esso pure di nome Carlo, che salì poi sul trono ponti-ficio col nome di Clemente XIII (Fig. 14) e che è sepolto in una tomba del Canova nella Basilica Vaticana.
Appartennero ambedue alla nobile famiglia Rezzonico, veneta. L’estensore degli Statuti, del quale ci occupiamo, coprì diversi vescovadi, e Pio VI lo trasferì in quello di Porto Santa Rufina ; poi lo fece arciprete della Basilica Lateranense. E’ precisamente sotto il titolo di cardinale Camerlengo, ch’egli compilò gli Statuti portanti il suo nome, i cui principali elementi gli erano stati forniti da una Commissione Collegiale, ed ai qual dedichiamo varie pagine, perché ci sembrano assai completi. Ma prima di addentrarci nell’esposizione dei rispettivi regolamenti di detti Statuti meglio è ritessere la storia degli altri regolamenti che li precedettero.
Perché gli articoli di questi Statuti furono annullati nel 1595, e se ne compilarono degli altri approvati da Papa Clemente VIlI il 7 ottobre 1595. Essendo poi, nell’anno 1607, stati aggiunti altri capitoli, e ritrovandosi quelli già fatti, divisi in più volumi, furono di nuovo riformati e riuniti in un sol volume, ottenendone dalla felice Memoria di Paolo V con sua Bolla, la conferma. Nel 1660 furono di nuovo riformati, e quindi confermati con un Breve dalla felice Memoria di Papa Clemente XI, Nonostante però siffatte norme di Statuti, fu. determinato nelle Congregazioni, tenute dal Collegio degli Speziali nel 1707 e 1708 di rinnovarli ; onde ne furono estesi dei nuovi, per altro senza alcuna approvazione e perciò mai attuati. Si arriva così finalmente agli importanti regolamenti emanati con la firma del Cardinale Carlo Rezzonico.
Diciamo subito, perché avremo occasione di ritrovarli nell’esposizione dei capitoli, chi fossero e quali mansioni avessero gli uffiziali preposti al buon governo della Corporazione. Essi erano: quattro Consoli, 1 ultimo dei quali era Camerlengo dei suddetti; quattro Guardiani, l’ultimo dei quali era Camerlengo della Chiesa; due Consultatori: uno del Collegio e l’altro della Chiesa; due Sindaci, per fare il Sindacato ai Camerlenghi e Ministri; due Fabriceri; due Infermieri ed un Archivista.
Aggiungiamo che l’Ufficio dei Consoli era destinato a trattare tutte le questioni d’indole professionale ; quello dei Guardiani era destinato ad amministrare le spese di cullo e a vigilare l’esatta esecuzione di tutto quello che riguardava la parte religiosa. La carica più importante degli uffiziali della nobile istituzione era indubbiamente quella di Consultore, che veniva scelto o nel primo Console uscente, o progressivamente nelle altre cariche, se vi fossero ragioni di incompatibilità. Gli affari, anche della più modesta importanza, dovevano essere oggetto di studio, non solo dei consiglieri e dei sindaci, ma il consiglio di questi doveva essere avvalorato dal parere di quelli che stavano loro accanto: quindi la loro deliberazione, per mancanza di unanimità, era nulla e come non presa neppure in esame.
Inoltrandoci nelle varie disposizioni, ritroviamo che una delle cariche più importanti era quella del fabricere, al quale era specialmente devoluta la vigilanza del buon mantenimento degli stabili di proprietà della istituzione. Ma fra tutti i privilegi concessi al ” Nobile Collegio degli Speziali “, due sono quelli di maggiore importanza :
I. La concessione della matricola (laurea o diploma professionale);
lI. La concessione dell’apertura di un nuovo esercizio.
Del primo ci occupiamo subito; del secondo ci occuperemo altrove.
Riproduco anzi integralmente la disposizione.
Non potendosi conoscere l’abilità delle persone dagli esami im provvisi che si fanno, essendo purtroppo facil cosa il confondersi e lo smarrirsi per timidezza; perciò sull’esempio del Collegio de’ Medici, si ordina che vi siano quattro Esaminatori, due de’ quali saranno i Con sultori pro tempore de’ Consoli e Guardiani, e gli altri due si eleggeranno dalli quattro Consoli e dal primo Guardiano prò tempore unitamente, e, dovendosi matricolare qualcuno nella professione di speziale che abbia i requisiti necessari, che sono l’età di anni venticinque, e per i gli de’ speziali di Roma anni venti: che sia di buona vita, fama e co stumi, e che abbia acquistata l’abilità nella professione, il che farà egli constatare colle rispettive Fedi, quali dovevansi portare al primo Con sole, ed allora si farà da questi il biglietto agli Esaminatori, perché quel tale sia esaminato. Doveranno gli esaminatori, ognuno separatamente nella propria spezieria, esaminarlo con diligenza e con affabilità, per non porlo in soggezione e timore, soprattutto ciò che è necessario sapersi per ben esercitare la professione di Speziale, ed occorrendo, nella loro spezieria medesima gli faranno fare quelle operazioni che stimeranno opportune, per certezza del vero sapere, e ritrovandolo capace, ne faranno l’atte stato, che dallo stesso esaminato si porterà al primo Console, e deposi terà in mano del Camerlengo dei Guardiani scudi dieci e baiocchi 50.
Che se poi sarà figlio di speziale di Roma, depositerà solo scudi cinque e baiocchi cinquanta, quali spetteranno tutti alla nostra Chiesa, ed allora il primo Console farà intimare la congregazione solita farsi per l’esame, alla quale saranno intimati solamente tutti i Consoli i Guar diani col Consultore, e i sci Consiglieri dei Consoli con i suddetti esa minatori, ed ivi quello che doverà matricolarsi potrà essere esaminato anche dalli congregati, e riconosciuto abile ed idoneo con la maggio ranza dei voti favorevoli, presterà il giuramento in mano del nostro Segretario di bene esercitare la professione, secondo l’arte, senza frode, e di osservare i presenti statuti : dopo di che i Consoli lo introdurranno all’esame del Protomedico e suoi Consiglieri secondo la disposizione della Bolla della Sacra Memoria di Gregorio XIII (Fig. 15) ed appro vato anche dal Protomedico e Consiglieri, doverà pagare scudi due per i Consoli, cioè baiocchi 50 per ciascuno, scudi 1 e baiocchi venti al no stro Segretario e scudi 1 e baiocchi cinque al nostro bidello; al Proto medico doverà dare i soliti guanti, come anche ai suoi Consiglieri, ai Consoli, Guardiani, Esaminatori, Consultore, e ai sei Consiglieri dei Consoli, che saranno intervenuti in Congregazione all’esame ed allora gli si spedirà la patente di approvazione.
Non c’è dubbio che se l’era guadagnata! Nell’art. XXII sono accennati i metodi e le pratiche per l’elezione del Cappellano della Chiesa, come pure disciplinato l’insediamento, e vi sono elencati tutti i suoi doveri.
Essendo il “Nobile Collegio degli Speziali” foggiato a tipo d’Istituto di Beneficenza, specialmente ospitaliero, per gli speziali poveri che cadessero malati, vi era un medico titolare, la cui elezione era sottoposta ad alcune norme e cautele fisse. Così esso era nominato dalla Congregazione Generale, alla quale ” i ” Guardiani pro tempore, presenteranno tutti i concorrenti, che siano ” però di buona fama e credito nella professione, da mandarsi al corpo ” giudicante; quello che avrà avuto voti più favorevoli, sopra la metà dei ” Congregati sarà il Medico eletto “.
Vengono poi stabilite le norme per l’assistenza ai malati, durante il periodo grave e durante la loro convalescenza. Lo stipendio tanto del Medico che del Chirurgo sarà volta a volta stabilito dalla Congregazione Generale. Nei vari capitoli successivi sono determinati i doveri degli altri funzionari del Collegio, quali il Computista, l’Esattore, il Chierico della Chiesa e il Bidello.
Nel passare la Collegiata di San Lorenzo in Miranda nelle mani del ” Collegium Aromatariorum ” che fu poi il ” Nobile Collegio Chimico Farmaceutico “, fu stabilito di fondare, e fu fondata, una sala ospitaliera, nella quale trovavano posto quattro letti completi per quattro speziali poveri, che, caduti in malattia, avessero bisogno di assistenza, e questo privilegio era esteso anche ai giovani e ai novizi. Anche i funzionari reli- giosi e il personale della Chiesa potevano avere assistenza, se malati, sempre nella sala riservata agli speziali, e non nelle camere attigue. Accadendo il decesso di qualcuno di detti ricoverati, vi è detto doversi portare nella Chiesa collegiale, vestito di un saio, accompagnato da quattro fiaccolotti e dal Rettore, il quale farà l’ufficio di Parroco, e in detta Chiesa recitarglisi l’Officio dei morti. In caso di decesso di un collegiale, celebrarsi in suo suffragio una messa nella chiesa di San Lorenzo in Miranda, con un tumulo alto, altrimenti con tumulo basso, in ogni caso però il primo guardiano intimerà, perché intervengano tutti gli speziali di Roma. In suffragio poi delle anime degli speziali defunti, ogni anno sarà celebrala, nell’ottavario dei morti, una messa di requiem nella Chiesa parata a lutto, ed altre dieci messe basse. Altre disposizioni riguardano varie cerimonie religiose festive con ampia distribuzione di candele ai vari ufficiali civili e religiosi della Collegiata. Questi oneri, che per un certo tempo erano a carico degli speziali collegiati, con ordinanza del 1735 del Monsignore, poi E.mo Cardinale Girolami, Visitatore Apostolico, furono sospesi, sia per avere gli speziali. largamente contribuito alla spesa della Collegiata, sia per le lascite fatte da generosi speziali defunti ; salvo ad essere rimessi in vigore, se le rendite diminuite della Collegiata lo esigessero. Alle vedove, agli orfani ed anche ai farmacisti poveri erano concesse sovvenzioni, che variano da una somma unica di scudi 3 ad una sovvenzione mensile di baiocchi 50; non faccia meraviglia l’esiguità di questi aiuti, perché quel denaro aveva a quei tempi riguardevole valore. Una disposizione prescrive doversi fare con molto decoro le feste patronali di San Lorenzo e di altri santi protettori ; ma che se le spese eccedessero la disponibilità, queste dovrebbero in ogni caso andare a carico de’ guardiani in carica. Come si vede era un ottimo sistema per stimolare all’economia Pare che la negligenza dei più modesti doveri in fatto di frequenza alle adunate rimonti ad epoche secolari, se per il rilievo fatto di questa negligenza, in questi Statuti del Cardinale Rezzonico sono comminate multe di scudi due per ogni collegiale e di baiocchi 50 per gli altri speziali, se, senza giustificato motivo, non fossero intervenuti alle suddette feste religiose o ad altre adunanze professionali.
Nel Capitolo LI I degli Statuti dei quali ci stiamo occupando, è chiaramente detto che non si debbano aprire nuove farmacie ; anzi sono comminate pene severissime a chi infrangesse tale divieto. Infatti è detto che ” non potrà alcuno, ancorché patentato dal nostro Collegio, aprire nuova
“spezieria in Roma, sotto pena di scudi cento d’oro, da applicarsi per la metà alla R.C.A. e per l’altra metà alla nostra Chiesa ed Ospedale, ed anche della chiusura ipsofacto della medesima ; e, se alcun Console ardisse dar licenza di aprirla, non solamente sarà privato dell’Officio di Console, ma ancora cancellato e raso dal numero de’ collegiali, senza speranza di potervi essere più ammesso “. Questo divieto di aprire nuove farmacie ha una durata di tempo illimitato.
Circa la distanza legale delle farmacie, si riporta il tenore delle disposizioni emanate da Clemente XIV, vale a dire che non si possa da alcuno speziale chieder licenza nè quella concedersi per far trasporto di Spezieria, se dal sito dove vuole fare il trasporto, ancorché fosse pubblica Piazza non sia distante la spezieria viciniore almeno canne duecento da misurarsi per linea retta e non obliqua; e che nei siti dove sono state ri dotte le spezierie, e dove succederanno per l’avvenire le riduzioni delle medesime, non possa trasportarsi nessuna spezieria, nè tan poco nei luoghi vicini a quella, ancorché pubblica Piazza, se dal sito della spe zieria ridotta, o da ridursi al sito dove vuole farsi il trasporto non vi sia la distanza almeno di canne duecento da misurarsi come sopra ; per non pregiudicare a chi nelle riduzioni di spezierie è stato ed è soggetto al più grave peso e pagamento “.
Oltre che gli speziali, erano sottoposti per avere il permesso dell’apertura ed il relativo titolo personale anche i ” Droghieri, i Confettieri, gli Acquafrescari, i Caffettieri, i Cioccolattieri “.
Era una vera ed assoluta vigilanza igienica che si affidava al ” Col-legium Aromatariorum”; ciò che conferma al Nobile Istituto la propria ed assoluta fisionomia di ente parastatale. Seguono altre disposizioni precise nel modo di funzionamento dei suddetti commerci di prodotti medicinali e alimentari, indicando anche i pesi economici che gravavano su di loro per esercitare quei commerci.
” Essendo tenuti i Consoli alle suddette visite, non solo per ricono scere la qualità delle robe, ma anche per riscontrare i pesi se siano bollati, giusti, a tenore delle Costituzioni della S. Memoria di Nicolò V, Leone X e Paolo III dell’anno 1535, ed anche di altri Pontefici che hanno confermato i nostri Statuti, come la felice memoria di Giulio III e di S. Pio V, e Clemente VIlI ad esclusione anche dell’Eccma Ca mera Capitolina, come dalle sentenze dell’Emo Camerlengo, ed inibi zione in vigore di esse, spedita i 19 Decembre 1623, e Decreto dell’Udi tore del Papa dei 16 Marzo 1717 per gli atti del Paparozzi ; faranno dun que due Visite dei Pesi due volte all’anno, cioè in Marzo e Settembre, a tutti i speziali e agli altri soggetti al nostro Collegio, dovendo tutti i sud detti fare bollare i pesi in Febbraio e Agosto ; e se in dette visite si tro verà alcuno che non abbia fatto bollare i detti pesi dovrà pagare per pena scudo uno per ciascuna volta, da applicarsi alla nostra Chiesa, e se non troveransi giusti doveran portarsi sigillati legalmente al Tribunale del l’E.mo Camerlengo perché proceda ecc. “.
Le visite delle quali abbiamo tenuto parola dovevano essere fatte dai Consoli in unione al Protomedico ” e le pene alle quali saranno soggetti, e condannati nelle visite, come anche quelle che doveranno pagare i ” droghieri nelle visite suddette, che si faranno dai Consoli unitamente al Protomedico per le droghe medicinali, si doveranno dividere per la quarta parte al Collegio dei Medici e per le altre tre parti alla nostra Chiesa ed Ospedale in vigore, in conformità delle costituzioni Aposto liche in precedenza ricordate “.
Nell’art. XL delle citate Costituzioni sono minacciate gravi multe e perfino la sospensione professionale, nella città di Roma, a quei professionisti che dicessero ingiurie o procedessero a vie di fatto contro uffiziali del Collegio nell’esercizio della loro funzione; sempre restando le pene comminate dal ” Jus Commune “.
Nel capitolo XLII viene trattata anche la sorveglianza delle ” Spezierie ” alla quale viene data somma importanza. Dovendo ogni anno, i Consoli presentare il Protomedico per la
” visita delle Spezierie dello Stato Ecclesiastico uno speziale idoneo, secondo la concordia col Collegio de’ Medici confermata dalla San. Me- ” moria di Gregorio XIII con suo Breve del 1 Luglio 1575, si doverà tal ” nomina continuare secondo lo stato presente con tenere nella Stanza ” delle Congregazioni una tabella co li nomi di tutti i Trenta Speziali di ” Collegio per ordine della loro anzianità di ammissione in detto Colle- ” gio; e così uno dopo l’altro, senza anteporre alcuno, benché fosse Uffi- ” ziale o Console, sarà con questo ordine presentato al Protomedico a ” tenore della Congregazione tenuta li 17 marzo 1710 approvata con de- ” creto di Monsignore Ricci luogotenente dell’E.mo Vicario li 16 mag- ” gio 1710 per gli Atti dell’Angelini e canonizzata dalla Segnatura li ” 11 Dicembre 1710″. ” In caso poi che lo Speziale a cui spetta per la sua anzianità in ” Collegio la visita fosse impedito o non volesse andarvi, possa e sia in ” suo arbitrio nominare altro speziale a fare le sue veci e se vi fosse altro ” speziale collegiale e non collegiale di Roma, che volesse andarvi in suo ” luogo, sia preferito il collegiale, e poi il non collegiale all’Estero, senza ” pregiudizio però dell’interesse dello speziale a cui spetta detta visita “.
Sempre proseguendo in materia di visite stralcio queste altre disposizioni. ” Se la visita fosse divisa in più Protomedici, e perciò dovessero no minarsi più speziali questi si nomineranno dai Consoli del nostro Col legio a contentamento dello Speziale a cui spetta la visita con la prela zione suddetta : purché ciascun speziale che doverà andare in detta vi sita, abbia requisiti necessari e sia di età di almeno anni trenta, e ma tricolato e patentato dal nostro Collegio a forma del detto Breve di Papa Gregorio XIII, e lo Speziale che anderà in visita, essendo estero e non speziale di Roma, non potrà tornare a visitare la stessa provincia dello Stato, se non passato un triennio, potrà bensì visitare quelle non visitate in detto triennio “.
Si rilevi come fino da quei tempi lontani i medici affermassero la loro superiorità sugli Speziali e come la carica del Protomedico (il presente Medico Provinciale) escludesse la carica del Protospeziale, come nei tempi nuovi non è ammessa la carica del farmacista Provinciale a fianco di quella del Medico provinciale.
In uno degli ultimi capitoli delle Costituzioni Rezzonico, sono comminate delle severe pene contro quelli che turbassero in qualche modo la disciplina e l’armonia del Collegio.
Ecco nella sua forma integrale quel che fu legiferato in proposito :
Per procurare la pace e l’armonia del nostro Collegio, colle quali solamente può sperarsi il buon regolamento, e retta amministrazione di lui e della nostra Chiesa, è troppo necessario stabilire le pene contro coloro, che ardissero disturbarla. Qualunque Speziale pertanto Collegia le o anche Uffiziale che in occasione di qualunque Congresso, Congrega zione o Funzione di Chiesa non porterà il dovuto rispetto a tutti gli in tervenienti, doverà esser subito sospeso dal Collegio ad arbitrio della Congregazione Generale; e se alcuno dei suddetti commettesse un’in giuria grave a qualcuno de presenti, o avesse ardire di minacciare, o mettere mano solamente a qualunque arma offensiva, sarà subito raso dal numero dei Collegiali dalla detta Congregazione Generale. Come anche dovrà essere sospeso o raso dal Collegio chi ingiurierà, o offenderà gli Uffiziali nel tempo dell’esercizio del loro Officio come si è detto al capitolo delle ingiurie ; e doverà essere anche sospeso, o raso dal Collegio chi averà maneggiato denari della Chiesa o Collegio e non averà soddisfatto il suo debito come si ordina nel cap. 36. Se poi alcuna delle dette cose proibite si commettesse da Speziale sopra numerario, sarà subito cassato dal numero de’ Supranumerari, e non essendo sopranumerario, non potrà mai proporsi tra collegiali e nemmeno sopranumerari da ammettere.
Non è trascurata nell’opera costruttiva dell’organizzazione del servizio farmaceutico nelle costituzioni Rezzonico anche la questione dell’ereditarietà delle farmacie. Infatti in un articolo si chiarisce, che a conservare la proprietà dell’esercizio agli eredi del farmacista defunto, sia pure con le più rigide cautele per l’integrità della pubblica salute, solo in, mancanza di possibili futuri farmacisti anche consanguinei del defunto, potrà il direttore (ministro) pro tempore aspirare alla successione, sottoponendosi però a certe norme di concorso prima della concessione.
In un altro speciale articolo sono precisati i titoli che dovranno presentare gli oneri ai quali si dovranno sottoporre coloro che. vorranno acquistare o prendere in affitto esercizi di spezieria.
Molto materiale di studio per le costituzioni del Cardinale Rezzonico, delle quali ci siamo occupati, fu raccolto e proposto da una Commissione di Collegiali nel 1782.
Abbiamo la fortuna di poter pubblicare i nomi di questi Colleghi, conservatici in documenti del tempo. Essi sono: Gio Battista Sarti, primo Console, Nicola Fabiani primo guardiano, Pietro Maria Conti, Candido Spada ed Alessandro Trojani Speziali Collegiali. Le modificazioni portate dalle deliberazioni della suddetta commissione furono quelle di elevare il numero dei collegiali a trenta. I requisiti che dovevano avere erano i seguenti : di essere matricolati e patentati dal Collegio ; che fossero proprietari di una farmacia aperta in Roma da almeno cinque anni e che avessero dato buon saggio della loro integrità e del loro sapere, ma soprattutto avessero avuto buona condotta famigliare e morale. Una condizione assai campanilistica era quella, che fosse data la preferenza ai Romani. Una condizione molto precisa stabiliva che non potessero coesistere nel Collegio parenti diretti della stessa famiglia. La conferma di tale scelta era devoluta alle prossime Congregazioni. Nel caso vi fossero stati più concorrenti, la preferenza era data a quello che avesse raccolto maggior numero di voti; e in caso di parità doveva ricorrersi all’alea del bussolo.
Un articolo molto esclusivista impediva in ogni caso l’elezione di un affittuario a Collegiale. Accaduta l’elezione, il nuovo eletto doveva versare nelle mani del Cardinale Camerlengo scudi 10 e baiocchi 50 a beneficio del Collegio, più uno scudo e 20 baiocchi per il Notaro segretario ed una piastra per il Bidello. Dopo questo, prestava il giuramento di rito. Prima di lasciare la trascrizione di quanto quei nostri Colleghi di allora presentarono a miglioramento delle discipline che regolavano il ” Collegium Aromatariorum “, mi piace riportare la seguente osservazione. E’ la prima volta che in questi Statuti si fa il seguente cenno.
Che se venisse ricercato il nostro Collegio del suo parere sopra qualche me- dicamento, questo dovrà darsi da detta Congregazione Segreta ; come anche succedendo turbarsi da alcuno i diritti e le ragioni del nostro Collegio, detta Congregazione Segreta prenderà quelli espedienti oppor- tuni per la difesa dei medesimi: ma non potrà risolversi d’intraprendere la via giudiziaria senza il consenso della Congregazione Generale ; non dandosi facoltà a detta Congregazione Segreta di spendere nelle oc- correnze necessarie più della somma di scudi 10 ; e dovendosi per qual- che lite, che dalla Congregazione Generale fosse fatta introdurre, eleg- gere qualche avvocato per la difesa, l’elezione del medesimo si farà da detta Congregazione Segreta.
Come storia riassuntiva, diremo che fu al principio del ‘700 che gli Speziali a dar maggiore credito alla loro istituzione, e per aver maggiore protezione nei loro interessi morali e materiali, credettero di sollecitare la nomina di un cardinale protettore. Il primo fu l’E.mo Cardinale Lorenzo Corsini, che poi cinse la tiara asumendo il nome di Clemente XII, e ciò avvenne nel 1714. Altri ne vennero poi, fino a che fu eletto Cardinale protettore Carlo Rezzonico, del quale abbiamo trattato gli Statuti con alquanta ampiezza, perché ci parve che siano stati i più completi che abbiano avuto i nostri predecessori.
Ma prima di passare alle epoche posteriori, un accenno si deve fare a fatti effettivamente accaduti. Sono piene le cronache anche negli archivi del nostro Collegio dei violenti dibattiti svoltisi fra le classe degli Speziali e la classe dei Medici, Anche nei tempi presenti solo a qualche farmacista privilegiato è concesso l’onore di sedere nell’Olimpo del mondo medico estensivamente, non solo italiano, ma anche internazionale ; ed è doloroso che i nostri colleghi non siano ancora riusciti a strapparsi di dosso questa umiliante camicia di Nesso